Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: esecuzione del contratto

Quanti anni a ritroso, nella pratica, è accettabile ritenere validi affinchè sia rispettato il principio di continuità di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle attività cuturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154?
Per esempio un CEL (certificato di esecuzione lavori) dello scorso anno è ancora valido se nel frattempo non sono stati fatti altri lavori? E un CEL di 6 anni fa?
Non trovo più il limite temporale minimo di anni, oltre i quali i CEL non sono più validi (mi sembra di capire, con il "principio di continuità", che, per un importo lavori adeguato a quello richiesto in gara, per assurdo, un CEL dell'anno precedente non è più valido se nell'anno in corso non sono stati fatti lavori, ed invece un CEL di 20 anni fa, se nel frattempo sono stati fatti continuativamente "lavoretti", documentati da buon esito, lo è).

Si chiede se sia legittimo nominare ad esempio, un farmacista, come Responsabile dell'esecuzione di un contratto pubblico avente ad oggetto farmaci e/o dispositivi medici, fatto salvo l'obbligo di provvedere alla sua formazione ed al suo costante aggiornamento in relazione al contratto pubblico che è chiamato a gestire.

L’art. 158, D.P.R. 207/2010, al comma 9 prevede che quando la sospensione dei lavori supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.
La SEA Prime S.p.A., partecipata dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., ente aggiudicatore rientrante nei settori speciali ex art. 119, D.Lgs. 50/2016, ha comunicato all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici-Lombardia la sospensione dei lavori superiore al quarto del tempo contrattualmente previsto per l’appalto concernente la “progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di sistemazione del fiume Lambro”.
L’Osservatorio ha informalmente risposto di non poter ricevere le suddette comunicazioni per problemi tecnico/organizzativi, non disponendo di modulistica specifica per i settori speciali, nonché per motivazioni giuridiche ritenendo non dovuta la comunicazione nei settori speciali, invitando in ogni caso SEA Prime a comunicare il tutto all’ANAC.
Si chiede di precisare se sussista l’obbligo di comunicazione in oggetto anche per i soggetti rientranti nei settori speciali e, in caso affermativo, l’ente destinatario della comunicazione stessa.

Oneri per la sicurezza
QUESITO del 08/08/2019

Nel corso dei lavori, in un appalto pubblico, a fine lavori può essere riconosciuta all'impresa una quota di oneri per la sicurezza superiore a quella prevista da progetto?
Ad esempio: in fase di avvio lavori: 100.000,00 di lavori e 3.000,00 di oneri in fase di conclusione: 95.000,00 di lavori e 8.000,00 di oneri.

Direttore esecuzione
QUESITO del 20/08/2019

Buongiorno.
Il Direttore pe l'esecuzione del servizio "rifiuti" è stato nominato Commissario di gara per la valutazione delle offerte per il nuovo affidamento (€ 11.906.000,00) dove ha partecipato un unica impresa ed in particolare la stessa che sta espletando attualmente il servizio.
Può svolgere tale funzione o vi è incompatibilità?
Grazie per l'attenzione che vorrete dedicare.

Il Comune di Monterubbiano deve affidare i lavori di completamento di una palestra, non ultimata a seguito di risoluzione contrattuale con il precedente appaltatore. Il finanziamento è garantito dalla cessione di un immobile (€ 205.000,00) e da importo in denaro (€ 97.500,00). La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso in riferimento all’importo dei lavori posto a base di gara. Si chiede di sapere se sia corretto prevedere la liquidazione in un’unica rata finale dopo l’ultimazione dei lavori secondo le seguenti modalità:
1) Nel caso di importo contrattuale il cui valore sia inferiore al valore dell’immobile, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento della differenza a favore del Comune prima del trasferimento dell’immobile.
2) Nel caso di importo contrattuale maggiore del valore dell’immobile, il Comune liquiderà il credito dopo la contabilità finale, compensando in denaro la differenza fra il valore dell’immobile e l’importo della contabilità finale.
Si chiede inoltre di sapere se, viste le modalità di erogazione del corrispettivo, sia possibile non prevedere alcuna anticipazione.

In un appalto di lavori pubblici, dopo l’ultimazione degli stessi lavori, il cantiere è rimasto a carico e nella custodia dell’impresa appaltatrice, ed erano in corso i lavori per l’allaccio delle utenze elettriche ai nuovi fabbricati oggetto dell’appalto.
Appena ultimati gli allacci si sarebbe proceduto ad effettuare il collaudo degli impianti tecnologici.
La mattina di un lunedì l’impresa comunicava alla Stazione Appaltante che nel corso della notte si era verificato il furto dei conduttori in rame degli impianti, delle gronde e dei pluviali dei fabbricati, trasmetteva la denuncia effettuata al Comando Carabinieri del luogo, e stimava il danno subito in circa 200.000 euro.
E’ da considerare che l’impresa aveva sospeso la polizza CAR dal mese di luglio del c.a. e non l’aveva rinnovata nonostante il sollecito della Stazione Appaltante a provvedere. La stessa impresa attualmente sostiene di non avere la possibilità economica di riparare il danno subito, è senza copertura assicurativa, e di contro l’Amministrazione non può procedere a pagare l’importo derivante dallo stato finale dei lavori poiché i medesimi lavori non sono attualmente collaudabili a causa del furto in cantiere.
L’impresa ha chiesto il rilascio del Certificato di esecuzione lavori per l’importo aggiornato all’ultimo SAL emesso e pagato, molto tempo prima del furto avvenuto.
Poiché nel Certificato di esecuzione dei lavori occorre dichiarare che “i lavori sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito”, è pur vero che lo erano alla data del SAL (prima dell’accaduto) tanto che sono stati contabilizzati e pagati, ma oggi alla data del rilascio del C.E.L. essi risultano incompleti, mancanti di elementi che l’impresa aveva in custodia e non sono collaudabili. Con l’aggravante che la polizza CAR non è stata rinnovata dall’appaltatore e quindi la Stazione Appaltante non possiede alcuna garanzia che l’appaltatore procederà alle opere di integrazione e riparazione causate dal furto.
Quesito:
L’Amministrazione è comunque obbligata a rilasciare il Certificato di esecuzione dei lavori all’impresa richiedente, oppure deve procedere a rigettare la domanda dell’impresa in quanto attualmente (cioè alla data del rilascio del C.E.L.) i lavori sono incompleti e non si può riscontrare un buon esito degli stessi a causa del furto ?

Questa S.A., per accertata carenza ad affidare l'incarico a personale tecnico interno, ha pubblicato un interpello per acquisire l'interesse di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche all'affidamento del collaudo statico di un'opera pubblica, conformemente alle previsioni dell'art. 102, comma 6 del D.lgs. 50/2016. E' prevista la remunerazione della prestazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016. In risposta all'interpello è pervenuta la manifestazione d'interesse di un ingegnere, docente presso una scuola secondaria di secondo grado pubblica, iscritto da più di 10 anni all'albo professionale. Si chiede di conoscere: 1) se il docente rientra nella definizione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche a cui è possibile affidare l'incarico secondo le previsioni dell'art. 102, comma 6 del D.lgs. 50/2016; 2) se in caso affermativo il docente/professionista deve presentare cauzione definitiva, secondo le disposizioni delle Linee Guida n. 1 di ANAC, paragrafo 4.1 e come deve essere quantificata la stessa; 3) se la remunerazione della prestazione (collaudo statico) deve obbligatoriamente fare riferimento all'art. 113 (che in realtà la norma riserva ai soli dipendenti della stazione appaltante) oppure può essere oggetto di negoziazione con il dipendente di altra amministrazione pubblica.

Cessione ramo d'azienda
QUESITO del 11/12/2019

La società aggiudicataria di un contratto pubblico ha ceduto il ramo di azienda ad altra società, con cessione del relativo contratto. Tuttavia, la cessione del ramo di azienda contiene solo in parte l'esecuzione del contratto, che verrebbe suddiviso tra le due aziende. Pertanto non vi è un subentro totale della nuova società nell'attività contrattuale. Può essere consentita questa operazione? Le due società hanno chiesto di poter costituire un RTI nella fase di esecuzione del contratto di che trattasi. E' possibile?

Il combinato normativo in oggetto, prevede l'applicazione delle penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 X 1.000 e l'1 X 1.000 dell'ammontare netto contrattuale, in relazione alla gravità dell'inadempimento; l'importo complessivo delle penali applicate, non può inoltre superare il 10% dell'importo netto contrattuale. E' corretto far pagare le penali alla Ditta detraendo direttamente le stesse dal corrispettivo netto finale dovuto in fattura? Oppure che altre modalità esistono, per far materialmente pagare le penali all'Operatore Economico inadempiente?

riserve e sal
QUESITO del 11/06/2020

Nel caso di dimissioni del direttore dei lavori durante una fase di sospensione degli stessi per perizia di variante, le riserve dell'impresa devono essere comunque valutate dal DL dimissionario (in quanto riferiti a fatti e circostanze verificatesi sotto la sua guida) o bisogna procedere ad una nuova nomina e a tale nuovo soggetto spettano le controdeduzioni?
E la redazione del sal straordinario per trascorsi termini interruttivi, rimane in capo al DL dimissionario o necessita comunque la nomina di un nuovo DL?

Questa stazione appaltante è un ente del Ministero della Difesa. Il dubbio che è sorto in fase di verifica delle prestazioni se la norma da applicare, tenuto conto del combinato disposto dall’art. 159 e dell’art. 216 comma 10 del Codice ragione temporis, se per il collaudo/verifica di conformità si debba procedere in forza dell’art. 102 del codice ovvero se sia sempre data facoltà alla stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ovvero vista la specificità prevista per i contratti nel settore difesa e sicurezza (art. 159) si debba invece applicare l’art. 133 del DPR 236/2012 per il quale si debba procedere Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformita'.

Il D.Lgs. 50/2016 all'art. 102 disciplina l'argomento in oggetto indicando che, per lavori inferiori ad 1 milione di euro + IVA ed acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria al netto dell'IVA è sempre facoltà, per la stazione Appaltante (SA), sostituire il più complesso certificato di collaudo o certificato di verifica conformità, col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato per i lavori, dal Direttore dei Lavori (DL), mentre per i servizi e le forniture dal RUP. Il problema sorge per i lavori compresi tra il predetto importo e la soglia comunitaria al netto dell'IVA per i quali, il CRE, puo' essere utilizzato solamente per le fattispecie indicate dal regolamento di attuazione del Codice e/o specifico decreto del MISM entrambi non ancora emanati. Tutto ciò premesso si chiede se, relativamente a tale verbale di collaudo o di verifica conformità: 1 - allo stato attuale, per tale fascia d'importo, sia obbligatorio effettuarlo sempre; 2 - la commissione possa essere nominata direttamente dal RUP e/o dalla SA in qualità di ente deputato all'approvazione del contratto ai sensi dell'art. 225 del DPR 170/2005 ed art. 216 co. 1 del DPR 207/2010 e non da un organo ad essa sovraordinato significando che, tale concetto, parrebbe in linea con quanto già previsto dagli abrogati art. 28 della L. 109/1994 ed art. 141 del DLgs. 163/2006; 3 - tale commissione sarà costituita da tre tecnici esperti in materia in forza all'Ente in cui insiste la SA e non vi dovrà prendere parte il DL in quanto ruolo incompatibile con quello di collaudatore ai sensi dell'art. 102 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. E' corretto il ragionamento?

L'art. 61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. [...]."
La giurisprudenza costituzionale e contabile evidenzia il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, c. 9, del DL n.112/2008, di riduzione della spesa pubblica e di redistribuzione perequativa delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici.
La norma trova applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010).
Per quanto sopra, questa Amministrazione chiede:
a) se sia possibile richiedere al dipendente pubblico a cui si intende affidare l'incarico un ribasso sull'importo della tariffa di cui al DM 17/06/2016;
b) nel caso di risposta affermativa al quesito a), se il calcolo della trattenuta del 50% da versare all’Ente di appartenenza deve essere calcolato sull’importo spettante ai sensi della tariffa professionale oppure sull’importo pattuito nel contratto di incarico stipulato tra stazione appaltante e collaudatore di altra amministrazione pubblica.

Con parere n. 930 è stato indicato che l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione di uno specifico decreto applicativo, limita la facoltà del soggetto appaltante di sostituire il verbale di collaudo/verifica di conformità col certificato di regolare esecuzione (CRE), ai lavori di importo compreso tra gli € 500.000 + IVA ed il milione di euro + IVA facoltà che, come si ricava al contrario, risulta quindi non esservi per i contratti d’importo superiore al milione. Con parere n. 849 relativo ai contratti nel settore della Difesa e sicurezza è stato indicato che, vista la specificità per essi prevista, ai fini della giusta disciplina del medesimo argomento si deve invece applicare, in luogo dell’art. 102 del Codice, l’art. 133 del DPR 236/2012. Tale articolo prevede che, per le spese di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 (vecchio Codice), le acquisizioni di beni e servizi siano sottoposte a verbale di collaudo/verifica di conformità ricavandosi, al contrario, che quelle effettuate entro tali soglie siano invece sottoposte al più semplice CRE. Tutto ciò premesso si chiede: 1 – quali siano precisamente tali soglie e, nello specifico, se siano quelle comunitarie; 2 – in quest’ultimo caso se, entro le stesse, si possa sempre utilizzare il CRE per l’acquisto di beni, servizi ma soprattutto per i lavori; 3 – qualora tali soglie siano riferite anche ai lavori connessi ai contratti in parola, se il CRE si possa quindi utilizzare fino ad € 5.350.000 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Premessa:
L'agenzia interregionale per il fiume Po ente strumentale delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, con sede legale a Parma, intende nominare collaudatori tecnici-amministrativi tre dipendenti in servizio presso l'amministrazione: due presso la sede di parma, uno presso l'ufficio di Ferrara. L' opera da collaudare ha un valore superiore alla soglia comunitaria ed è ubicata in regione Emilia Romagna. L'attività verrebbe remunerata con compenso incentivante e sarebbe quindi esplicazione delle funzioni nell'ambito del rapporto di lavoro.
Quesito:
Il divieto di cui all'art. 102 comma t lett. b) del D.lgs 50/2016 si applica anche alle nomine di collaudatori interni all'amministrazione in servizio nel territorio in cui è ubicata l'opera sopra soglia o solo agli incarichi? Se il collaudatore è alle dipendenze della stazione appaltante si può ritenere che non vi sia incarico professionale e quindi non si applichino i limiti dell'art. 102 comma 7 lett. b) ?

Gli enti della Difesa, per quanto riguarda l'attestazione di regolare esecuzione dei LAVORI, devono procedere ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel DPR 236/2012 agli articoli 58 e 74. Leggendo tale disposto normativo parrebbe evincersi che, fino alla soglia comunitaria pari agli attuali € 5.350.000 + IVA, per quanto concerne i LAVORI eseguiti in amministrazione diretta e/o con cottimi, sia sempre possibile utilizzare il certificato di regolare esecuzione (CRE) in luogo del più complesso verbale di collaudo/verifica di conformità. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione. Con l'occasione si chiede altresì indicazione su chi sia deputato a rilasciare tale CRE per i lavori eseguiti: 1 - in sola amministrazione diretta; 2 - soli cottimi; 3 - in caso di fattispecie mista con cottimi ed amministrazione diretta. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato col parere n. 1049 ed in ragione del combinato normativo disposto dagli artt. 58 e 74 del DPR 236/12 ed in particolare dal comma 5 di quest'ultimo si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale, per quanto concerne i lavori delle attività del Ministero della Difesa eseguiti in amministrazione diretta e/o con cottimi, formalizzate con lettere di ordinazione e/o scritture private eseguite in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice anche tramite semplice stipula MEPA (vedasi pareri n. 850 e 887), sia sempre possibile utilizzare il certificato di regolare esecuzione (CRE) fino alla soglia comunitaria di € 5.350.000 + IVA in luogo del verbale di collaudo. Qualora tale ragionamento fosse corretto si chiede altresì se, l'unica differenza relativamente alla redazione del CRE sia: 1 - ai sensi dell'art. 74 comma 2, nel caso di lavori eseguiti sia in amministrazione diretta che con l'ausilio di cottimi, a rilasciarlo sia il responsabile del procedimento dell'esecuzione oppure, in alternativa, il RUP; 2- ai sensi dell'art. 74 comma 3, nel caso di lavori eseguiti con l'ausilio di soli cottimi, a rilasciarlo sia il Direttore dei lavori su autorizzazione del Reparto del Genio che ha autorizzato l'esecuzione degli stessi (ossia il medesimo Reparto nel quale insiste il RUP che ha firmato la determina a contrarre di avvio della procedura negoziale di affidamento del lavoro), fatto salvo i casi particolari e residuali di cui all'art. 62 del DPR 236/12. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 74 co. 5 del DPR 236/12 prevede: "l'accertamento di conformità delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, FINO AGLI IMPORTI PREVISTI DALLA SOGLIA COMUNITARIA, si effettua nell'ambito del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento". L'articolo 74, co. 2 indica che “non sono comunque soggetti a collaudo gli interventi eseguiti …. a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali è rilasciato un CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE (CBE) redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione". Misurando le parole parrebbe quindi che, CRE e CBE, non siano la stessa cosa anche perché rilasciati da due figure diverse: competente al rilascio del primo documento è il responsabile del procedimento (ossia si presume il RUP) o altro soggetto dallo stesso nominato a tale fine mentre, competente al rilascio del secondo, è il responsabile del procedimento per l'esecuzione (che non è il RUP). Al fine di fare definitiva chiarezza sui suddetti non semplici aspetti si chiede se, la seguente interpretazione relativa ai COTTIMI, sia corretta: 1 - fino a € 30.999 + IVA, ai sensi dell'art. 66 co. 3 del DPR 236/12, l'affidamento è regolato da lettera di ordinativo e la verifica della prestazione è regolata tramite CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE (si presume da apporre a tergo delle fatture) rilasciato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione; 2 - da € 40.000 + IVA e fino alle soglie comunitarie ad oggi per i lavori pari ad e 5.350.000 + IVA, ai sensi del medesimo art. 66 co. 3 del DPR 236/12, l'affidamento è regolato da scrittura privata (si presume, per chi usa il MEPA, da stipula di RdO /Trattativa Diretta) e la verifica della prestazione è regolata tramite CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE rilasciato dal responsabile del procedimento (ossia si presume il RUP) o altro soggetto dallo stesso nominato a tale fine. E' corretta tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Premesso che:
- il Codice dei Contratti - D.Lgs n. 50/2016, all’art. 102, comma 2, precisa che la disciplina dettata per il collaudo trova applicazione anche per il certificato di regolare esecuzione, essendo quest’ultimo atto sostitutivo del collaudo nei lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e nelle forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario; pertanto la normativa citata di seguito, pur se riferita testualmente al collaudo, è del tutto valida anche per il certificato di regolare esecuzione;
- l’art. 234 del D.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 ma ancora vigente per effetto della previsione contenuta nell’art. 216, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, prevede espressamente che “la stazione appaltante…delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori…”;
a) il parere ANAC AG n. 13/13 in data 11.04.2013, citando l’art. 234 del Regolamento (come sopra riferito, ad oggi ancora vigente) in materia di modalità e termini per l’approvazione degli atti di collaudo, fa riferimento alla deliberazione sull’ammissibilità del certificato di collaudo, specificando ulteriormente che la deliberazione sull’ammissibilità rappresenta il presupposto per l’approvazione espressa del certificato di collaudo;
b) Le Linee guida Anac n. 3, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096/2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007/2017, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, al paragrafo 6, lettere v) e w), prevedono che il RUP:
- conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa a una serie di atti ivi indicati.
Considerato che:
- l’uso dei termini “stazione appaltante” e “deliberazione” induce la scrivente Amministrazione a ritenere che la pronuncia sull’ammissibilità del C.R.E. sia di competenza di un organo collegiale, che nel caso specifico dei Comuni è la Giunta Comunale, in quanto, secondo l’accezione diffusa, la deliberazione costituisce espressione, previo esperimento di una votazione, della decisione di un organo composto da più soggetti, laddove i provvedimenti di organi monocratici, quali i Responsabili di Servizio, consistono comunemente in determinazioni;
- nondimeno, è molto diffusa la prassi, presso numerosi Comuni, di approvare l’ammissibilità del C.R.E. con Determinazione del Responsabile del Servizio;
si chiede di conoscere quale sia, ad avviso di codesto Ministero, l’organo comunale competente(Giunta Comunale o Responsabile del Servizio) a pronunciarsi sull’ammissibilità del C.R.E.
Quanto sopra a scopo di assicurare la piena legittimità degli atti da adottarsi in materia.
In attesa di cortese rapido riscontro,
Distinti Saluti

Misura penali
QUESITO del 01/04/2022

Con riferimento alla misura delle penali di cui al comma 4 dell' art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale", si chiede Vs parere circa la correttezza della previsione contrattuale che stabilisca di calcolare la penale sull'importo dei lavori non ancora eseguiti, quindi sull'importo contrattuale al netto dei SAL già approvati.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

A seguito del Comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023 avente ad oggetto “Chiarimenti concernenti l’iscrizione nelle c.d. white list”, si formulano i seguenti quesiti:
1. Nell’ambito di un affidamento lavori, la presenza dell’attività di guardiania del cantiere implica l’obbligo di richiedere in capo ai concorrenti l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (ovvero la presentazione della relativa domanda) già in fase di presentazione offerta?
2. In fase esecutiva, qualora tra le attività affidate in subappalto vi sia la guardiania del cantiere (o altra attività ex art.1 comma 53 L.190/2012), è corretto verificare che il subappaltatore indicato abbia l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (ovvero abbia presentato la relativa domanda)? Tale previsione va evidenziata già nella lex specialis?
Grazie

L’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che, l'importo dell'anticipazione del prezzo, venga calcolato sull’intero valore del contratto di appalto e che venga corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si ritiene che l’ultima parte del predetto comma sia sinonimo di “entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione”. Sorge il dubbio di quale sia l’effettivo momento di avvio/inizio della prestazione/esecuzione. Le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’ANAC a pag. 2, al paragrafo rubricato “Fasi dell’attività di esecuzione” indica che, il Direttore dei Lavori (DL) “… dà AVVIO ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. Si ritiene opportuno che dell’avvio dell’esecuzione venga redatto apposito verbale firmato dal Direttore e dall’esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività”. Si ritiene che il predetto documento, coincida col verbale di consegna del cantiere a partire dalla sottoscrizione del quale partano ad essere conteggiati i 15 giorni per la corresponsione dell’anticipazione del prezzo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa oppure, in caso contrario, si chiede a quale specifico documento occorra far riferimento per decretare l’effettivo inizio/avvio della prestazione/esecuzione.

In relazione al metodo A di cui all’Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023, relativo al calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte, si prevede che la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; contemporaneamente si prevede che tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia siano automaticamente esclusi.
Pertanto, si chiede se, nel caso di offerta pari alla soglia di anomalia, la stessa sia o meno automaticamente esclusa.